OGGETTO: Gestione del lavaggio e della manutenzione delle uniformi di servizio quali dispositivi di protezione individuale (DPI). Diffida e costituzione in mora per l’adempimento degli obblighi datoriali.
Preg.mo Signor Capo della Polizia,
il Sindacato SNAP, preso atto delle risultanze normative e della recente Ordinanza della Corte di Cassazione n.8251/2025, espone quanto segue.
Premesso che:
_ L’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, in qualità di Datore di Lavoro, è destinataria degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), in particolare dall’Art. 2087 c.c. e dal previgente Art. 43 comma 4 L. n. 626/1994 e dalla legge n. 123/2007.
_ Tali norme impongono al Datore di Lavoro l’obbligo di assicurare le condizioni igieniche dei dispositivi di protezione, nonché l’obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I..
_ Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione (richiamata nell’Ordinanza n.8152/2025), la nozione di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) non è limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate con caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a
qualsiasi rischio per la salute e sicurezza del lavoratore, in conformità con l’art. 2087 c.c.
_ In tale ottica, per “indumenti di lavoro specifici” si debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l’integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti volti a migliorare le condizioni igieniche.
_ Il lavaggio è considerato indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, con la conseguenza che esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell’obbligo previsto dalle citate disposizioni.
_ Qualora il Datore di Lavoro inadempia a tale obbligo legale, i lavoratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per la pulizia degli indumenti di protezione forniti.
Considerato che:
_ Le divise e l’abbigliamento operativo fornito agli appartenenti alla Polizia di Stato hanno una funzione di protezione e igienico-sanitaria.
_ Le funzioni e i compiti attribuiti dalla legge alla Polizia di Stato portano l’operatore ad avere contatti con situazioni gravose e di scarsa igiene sia ambientale (strade, cantieri edili, sgomberi di occupazioni abusive, fango, manifestazioni di vario genere, ecc.) sia personale (sostanze ematiche e biologiche altrui nel soccorso ai feriti da sinistri stradali, nei trattamenti sanitari obbligatori, contatti con persone disadattate, infette o affette da patologie, ecc.). Questo rende il lavaggio professionale un’esigenza cruciale per la salute del personale e per prevenire la contaminazione domestica.
_ Tale diritto è già riconosciuto e attuato in diverse realtà locali per gli appartenenti alla Polizia Locale, che vedono regolarmente appaltato e gestito il “servizio di lavaggio, stiratura e piccola manutenzione delle uniformi” (come negli esempi di Latina, Bologna e Firenze). Ciò dimostra la piena attuabilità e la necessità igienico-sanitaria di tale servizio, a maggior ragione per la Polizia di Stato dato il contesto operativo sopra descritto.
_ L’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, nella maggior parte delle sue articolazioni, non provvede direttamente al servizio di lavaggio e sanificazione delle divise.
_ Tale inadempimento costringe il personale di Polizia ad eseguire il lavaggio in proprio, sostenendo spese a proprio carico, con potenziale pregiudizio economico e rischio per la salute.
Tutto ciò premesso, il Sindacato SNAP, in rappresentanza e nell’interesse di categoria, diffida e mette in mora il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, affinché:
- Provveda immediatamente a organizzare un servizio di lavaggio e sanificazione delle divise operative (DPI) a proprio carico, garantendone il mantenimento in stato di efficienza e igiene, in ottemperanza ai principi stabiliti dall’Art. 2087 c.c. e dalla giurisprudenza di legittimità.
- Rimborsi con effetto retroattivo tutte le spese sostenute dai lavoratori per il lavaggio delle divise, in quanto oneri derivanti dall’inadempimento datoriale all’obbligo di manutenere gli indumenti configuranti dispositivi individuali di protezione.
Si rende noto che, in caso di persistente inadempimento o in assenza di idonee misure correttive, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, il Sindacato SNAP si riserva ogni azione legale, compresa quella dinanzi all’Autorità Giudiziaria competente, per ottenere la piena tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori, ivi inclusa la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall’inadempimento datoriale.
Si confida in un positivo riscontro della presente restando a disposizione per ogni utile confronto istituzionale.
IL SEGRETARIO GENERALE
Simone Paolo CESARIO














































